la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Con  la  presente  legge la regione Emilia-Romagna promuove la
tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali  e
non professionali di beni e servizi.
   2.  A  tal  fine  la  regione  Emilia-Romagna, in conformita' alle
normative comunitarie e alla legislazione nazionale di recepimento  e
nell'esercizio  delle  funzioni  ad  essa  delegate  dall'art. 77 del
D.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,  intende  qualificare  i  consumi
perseguendo i seguenti obiettivi:
     a)  una  efficace  protezione contro i rischi per la salute e la
sicurezza del consumatore e dell'utente;
     b) una efficace protezione contro i rischi che  possono  nuocere
agli interessi economici del consumatore e dell'utente;
     c)   la   promozione   e   l'attuazione   di   iniziative   tese
all'informazionee alla educazione del consumatore e dell'utente;
     d) la  promozione  e  lo  sviluppo  dell'associazionismo  fra  i
consumatori  e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la
partecipazione ai benefici  della  vita  associativa,  sostenendo  le
forme  di associazionismo libero e volontario che abbiano contenuti e
garanzie di rappresentanza e  partecipazione  democratica  alla  vita
interna dell'organizzazione;
     e)  il  coordinamento  degli orari delle attivita' commerciali e
dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e  bevande,  al
fine  di  armonizzare  l'applicazione  di  tali servizi alle esigenze
complessive e generali degli utenti.