la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Con la presente legge la regione Emilia-Romagna promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali e non professionali di beni e servizi. 2. A tal fine la regione Emilia-Romagna, in conformita' alle normative comunitarie e alla legislazione nazionale di recepimento e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dall'art. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, intende qualificare i consumi perseguendo i seguenti obiettivi: a) una efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente; b) una efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici del consumatore e dell'utente; c) la promozione e l'attuazione di iniziative tese all'informazionee alla educazione del consumatore e dell'utente; d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo le forme di associazionismo libero e volontario che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione; e) il coordinamento degli orari delle attivita' commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di armonizzare l'applicazione di tali servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.